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Attività preventiva sulla detenzione di armi in tutta la provincia: ecco il resoconto

Vasta attività preventiva in tutta la provincia avviata nel corso del 2015 dall’arma dei Carabinieri.

Siracusa, 28 settembre 2015 – Oltre 390 le armi da fuoco, tra fucili, pistole/rivoltelle, e quasi 4500 cartucce di vario calibro sequestrate e/o ricevute nel corso del 2015 dall’Arma dei Carabinieri nella Provincia di Siracusa e ben 17 persone arrestate dall’inizio dell’anno in attività di polizia giudiziaria, poiché responsabili a vario titolo di porto e detenzione illegale di armi comuni e da sparo, alterazione di armi, detenzione e porto di arma clandestina, con 16 tra fucili e pistole sequestrati, alcuni dei quali utilizzati in efferati delitti.
Non sono i numeri di un blitz all’interno di una santabarbara ma i risultati di un’attenta e meticolosa attività preventiva avviata dai Carabinieri e volta a tutelare la sicurezza e l’incolumità del cittadino.
La materia è delicata e risponde ad una serie di disposti normativi contemplati nell’ambito del Codice Penale, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di provvedimenti normativi tra cui la Legge 18 aprile 1975, n. 110 ed il D.lgs. 29 settembre 2013 nr. 121 relativo al controllo delle modalità di acquisizione e detenzione di armi.
Diverse sono anche le motivazioni alla base dei provvedimenti di sequestro che, in parte, rispondono a dettami dell’A.G. in relazione ad armi e munizioni costituenti a vario titolo corpo di reato, oppure a disposizioni di natura preventiva/cautelare a seconda che le armi siano di pertinenza al reato o che invece si ritenga, sulla base di elementi oggettivi, che il detentore possa essere capace di abusarne.
È quest’ultimo provvedimento cautelare, rispondente a prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità e finalizzato a prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, che risulta certo di non facile applicazione ed è quindi frutto di attenta ponderazione e di rigorosa valutazione di qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento poiché, si sa, incide nella sfera soggettiva dei diritti di libertà, in parte limitandola.
Basilare allo scopo si rivela l’attività informativa a cura del personale dell’Arma in servizio alle Stazioni che, più di tutti, si trova a stretto contatto con la popolazione.
Sono perciò da leggersi in chiave prettamente preventiva le attività di sequestro indirizzate dell’Arma nei confronti di persone detentrici o aventi accesso anche indiretto alle armi presenti nell’abitazione, resesi protagoniste di episodi di violenza, specie domestica, che potrebbero degenerare in forme più gravi.
Un plauso merita certamente la sensibilità dei cittadini verso la detenzione e possesso di armi da fuoco. Sono infatti numerose, tra fucili e pistole, efficienti o meno, le armi consegnate dai privati presso i vari Comandi Stazione Carabinieri dislocati nella Provincia, poiché rinvenute all’interno di abitazioni di vecchia costruzione o, il più delle volte, avute in eredità da precedenti detentori ma che, comunque, si preferisce non tenere. Il loro destino è la distruzione in appositi centri specializzati dell’Esercito Italiano dove, con specifici servizi, vengono indirizzate periodicamente dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.
Riguardo il delicato settore è utile fornire al cittadino alcuni utili consigli. E più precisamente:
 prima di detenere un’arma si deve comprarla e per fare ciò la legge impone il possesso di un’autorizzazione di polizia: Licenza di porto d’armi o Nulla osta. L’autorizzazione serve anche a chi riceve l’arma in eredità o da un privato. Poiché la denuncia di detenzione ha uno scopo diverso dalla licenza di porto d’armi, anche chi è munito di quest’ultimo titolo è tenuto alla denuncia, comunicazione obbligatoria per informare l’Autorità di pubblica sicurezza sul luogo in cui le armi e le munizioni verranno custodite;
 il porto d’armi o il nulla osta occorrono anche per acquistare armi proprie diverse da quelle da sparo quali, ad esempio, spade, pugnali, sciabole, stiletti, sfollagente, mazze ferrate, bastoni animati, storditori elettrici, tirapugni, ecc.. Per questo genere di armi la legge impone l’obbligo della denuncia e non prevede limiti nella quantità e, di conseguenza, non necessita dell’ulteriore licenza di collezione;
 acquistata l’arma o le munizioni, queste devono essere immediatamente denunciate in Questura, in Commissariato, o presso i Comandi Stazione Carabinieri nei territori in cui non è presente un Commissariato di P.S.;
 le armi e le munizioni vanno conservate adottando ogni possibile cautela e modalità di custodia potenzialmente idonee ad impedirne la sottrazione. Ciò significa che è preferibile dotarsi di una cassaforte a muro o di un armadio blindato al cui interno riporre i fucili e, soprattutto le pistole, generalmente più appetibili per i malintenzionati;
 assicurarsi che la cassaforte e/o l’armadio siano ancorati al muro, per evitare che vengano caricati dai malintenzionati direttamente e velocemente su un mezzo ed aperti in seguito con più calma ed in luogo più sicuro;
 non custodire armi e/o munizioni riponendole negli armadi tra i vestiti, sopra le ante dei mobili, all’interno di teche in vetro, sotto al letto, o in ogni altro luogo a vista o facilmente raggiungibile. Occultare in luogo separato le chiavi di apertura delle casseforti o degli armadi, meglio se portate al seguito;
 detenere le armi/munizioni nell’abitazione in cui si dimora stabilmente (evitare di denunciare la detenzione di armi nelle c.d. “seconde case”, disabitate per diversi periodi di tempo);
 non si possono consegnare armi a minori, incapaci di intendere o volere, a chi non ha licenza di porto d’armi, alle persone dedite all’alcool o agli stupefacenti, o ancora a persone con turbe psichiche, dunque a tutti quei soggetti che potrebbero creare un pericolo per se stessi o per gli altri;
 per l’acquisto delle armi ad aria compressa o gas con potenza inferiore ai 7,5 joule e repliche di armi ad avancarica a colpo singolo non occorre alcun titolo essendo sufficiente dimostrare la maggiore età, ad eccezione di quelle in grado di sparare a raffica o in grado di sparare sfere di plastica contenenti liquidi macchianti destinate ai giochi di guerra;
 il D. Lgs. n. 204 del 2010 ha introdotto l’obbligo di denuncia anche per la detenzione di parti indispensabili al funzionamento dell’arma (la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta,) nonché dei silenziatori per arma da fuoco;
 per trasporto si deve intendere lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all’uso (es. l’arma chiusa nel portabagagli); solo i titolari delle licenze di porto d’armi per difesa personale possono, invece, portare l’arma per farne uso. I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia (ovviamente, in questo caso, il porto è limitato alle sole armi da caccia e alle discipline ad essa collegate);
 il titolare di un nulla osta è autorizzato a trasportare l’arma solo dal luogo di acquisto a quello di detenzione, mentre chi ha un qualsiasi porto d’armi può trasportare fino ad un massimo di 6 armi contemporaneamente senza vincoli di orario o di percorso;
 il D.lgs. 29 settembre 2013 nr. 121, entrato in vigore il 5 novembre 2013, ha introdotto per i meri “detentori” di armi, non titolari di abilitazioni al porto, l’obbligo di produrre la certificazione medica di idoneità psicofisica alla detenzione prevista dall’art. 35 del T.U.L.P.S. per il rilascio del Nulla Osta all’acquisto di armi, rilasciata dal settore medico-legale delle A.S.P., o da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Pertanto, ogni cittadino che detenga un’arma presso il proprio domicilio, non in possesso di licenza in corso di validità di porto d’armi per difesa personale, di porto di fucile per uso caccia od uso sportivo, dovrà presentare presso la Questura ed i Commissariati di P.S. oppure, ove non presenti, presso il Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri competente per territorio, il previsto certificato medico. In caso di mancata presentazione, ne conseguirà una diffida e, successivamente, la segnalazione al Prefetto per l’eventuale revoca dell’autorizzazione alla detenzione.

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